Indennità di Mediazione Obbligatoria

Per avviare una procedura di mediazione è necessario corrispondere, al momento del deposito della domanda, le spese di I° incontro, consistenti nelle spese di avvio e nelle spese di mediazione oltre eventuali spese vive, così come di seguito precisate.

– MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle Indennità e spese di I° incontro di Mediazione (SPESE DI AVVIO + SPESE DI MEDIAZIONE + eventuali SPESE VIVE) può essere eseguito:

      1. con bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Associazione Punto Mediazione

IBAN: IT80 J084 7315 4000 0000 0152 365

Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella,

Causale: città in cui si è depositata l’istanza di mediazione / nominativo della parte procedente / numero di protocollo della procedura di mediazione ovvero data del deposito della domanda di mediazione;  

      1. tramite sistema PayPal, versando con carta di credito o da conto PayPal sull’account: segreteriapuntomediazione@gmail.com, con commissione aggiuntiva del 3,4% da calcolarsi sul totale dovuto comprensivo dell’IVA, specificando, nelle note, il nominativo della parte procedente e la data di deposito dell’istanza di mediazione ovvero, in caso di adesione, il numero di protocollo della procedura di mediazione indicato nella lettera di convocazione oltre la città, sede dell’Organismo Punto Mediazione dove si è depositata l’istanza.
      1. presso la sede dell’associazione Punto Mediazione, con carta di credito o bancomat.

La ricevuta del pagamento deve essere depositata unitamente alla domanda di mediazione ovvero anche separatamente attraverso le modalità di deposito di seguito elencante, avendo contezza che la domanda s’intenderà depositata solo una volta pervenuta anche la prova di avvenuto pagamento, con una delle seguenti modalità:

      • consegna a mano presso le sedi di Punto Mediazione
      • spedito con raccomandata A/R presso la sede legale di Punto Mediazione:

Corso Vittorio Emanuele II°, n. 406, 65121, Pescara.

N.B. Il pagamento delle indennità I° incontro di Mediazione (spese di avvio + spese di mediazione + eventuali spese vive) è parte integrante e necessaria al fine del perfezionamento del deposito della domanda di mediazione.

SENZA IL DEPOSITO DELLA PROVA DEL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI I° INCONTRO, LA DOMANDA NON SI INTENDERÀ DEPOSITATA, E L’ORGANISMO NON POTRÀ PROCEDERE AD AVVIARE LA MEDIAZIONE.

    • Il I° incontro di mediazione viene fissato tra il ventesimo ed il quarantesimo giorno dal deposito della domanda di mediazione salvo deroga su accordo delle parti. Eventuali richieste di rinvio degli incontri di mediazione o di deroghe dei termini indicatori, sono subordinate all’adesione alla procedura di mediazione attraverso il deposito del modello preposto oltre il pagamento delle indennità e spese di I° incontro di mediazione.

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Gratuito Patrocinio

L’istanza di ammissione al patrocinio nel procedimento di mediazione (art. 15 quater D. Lgs. 28/2010):

– deve essere fatta in via anticipata e preventiva, sia da chi voglia proporre domanda di mediazione, che da chi intenda aderire al procedimento al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, secondo le modalità prestabilite;

– deve contenere le illustrazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;

– deve contenere, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell’interessato, autenticata dal difensore ovvero con le modalità anche telematiche di cui all’articolo 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.Nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, presentando la delibera di ammissione del COA, le parti beneficiare saranno esentante dal pagamento dei costi della procedura.

La delibera di ammissione al patrocinio, dev’essere presa entro venti giorni dal deposito dell’istanza: il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificati i requisiti di ammissibilità, in caso positivo, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria e gliene dà immediata comunicazione.

– In caso di ammissione della parte al gratuito patrocinio:

      • l’ammissione è valida per l’intero procedimento di mediazione;
      • la parte viene esonerata dal pagamento delle spese e delle indennità all’Organismo di mediazione (sia di primo incontro che di quelle ulteriori);
      • il compenso dell’avvocato che assiste la parte ammessa al beneficio, viene riconosciuto secondo quanto previsto dagli artt. 15 septies – comma 3, 4 e 15 octies, così come integrati dal D.M. 01.08.2023

 

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