
– MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle Indennità e spese di I° incontro di Mediazione (SPESE DI AVVIO + SPESE DI MEDIAZIONE + eventuali SPESE VIVE) può essere eseguito:
IBAN: IT80 J084 7315 4000 0000 0152 365
Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella,
Causale: città in cui si è depositata l’istanza di mediazione / nominativo della parte procedente / numero di protocollo della procedura di mediazione ovvero data del deposito della domanda di mediazione;
– La ricevuta del pagamento deve essere depositata unitamente alla domanda di mediazione ovvero anche separatamente attraverso le modalità di deposito di seguito elencante, avendo contezza che la domanda s’intenderà depositata solo una volta pervenuta anche la prova di avvenuto pagamento, con una delle seguenti modalità:
Corso Vittorio Emanuele II°, n. 406, 65121, Pescara.
N.B. Il pagamento delle indennità I° incontro di Mediazione (spese di avvio + spese di mediazione + eventuali spese vive) è parte integrante e necessaria al fine del perfezionamento del deposito della domanda di mediazione.
SENZA IL DEPOSITO DELLA PROVA DEL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI I° INCONTRO, LA DOMANDA NON SI INTENDERÀ DEPOSITATA, E L’ORGANISMO NON POTRÀ PROCEDERE AD AVVIARE LA MEDIAZIONE.
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Gratuito Patrocinio
L’istanza di ammissione al patrocinio nel procedimento di mediazione (art. 15 quater D. Lgs. 28/2010):
– deve essere fatta in via anticipata e preventiva, sia da chi voglia proporre domanda di mediazione, che da chi intenda aderire al procedimento al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, secondo le modalità prestabilite;
– deve contenere le illustrazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;
– deve contenere, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell’interessato, autenticata dal difensore ovvero con le modalità anche telematiche di cui all’articolo 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.Nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, presentando la delibera di ammissione del COA, le parti beneficiare saranno esentante dal pagamento dei costi della procedura.
La delibera di ammissione al patrocinio, dev’essere presa entro venti giorni dal deposito dell’istanza: il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificati i requisiti di ammissibilità, in caso positivo, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria e gliene dà immediata comunicazione.
– In caso di ammissione della parte al gratuito patrocinio:
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