La Mediazione Penale alla luce della Riforma Cartabia

La mediazione penale attiene al più lato concetto di giustizia riparativa quale forma di risoluzione del conflitto derivante dai comportamenti antisociali e penalmente rilevanti attraverso misure e procedure (parallele e complementari all’azione giudiziaria) fondate sull’ascolto della parte lesa e sulla crescita morale del reo. Si tende così ad instaurare contatto volontario, consensuale e diretto tra persona offesa ed autore del reato con la volontà di rinsaldare lo strappo sociale derivante dalla condotta criminosa.

A dispetto della dottrina più risalente, che poneva l’accento sul carattere punitivo e restrittivo dell’azione giudiziaria, nella mediazione penale l’attenzione viene deviata sulla dimensione umana grazie ad percorso basata sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro, ciò tutto a mezzo di un soggetto terzo ed imparziale che viene definito “mediatore”.

È bene rilevare come la giustizia riparativa non attenga a dinamiche di grazia o eliminazione delle sanzioni penali. Essa infatti non si erge a metodo alternativo alla giustizia ordinaria bensì si affianca ad essa e fa si che il reo, che contemporaneamente all’esecuzione della pena abbia partecipato ad un percorso di mediazione, possa vedere decurtata o rimodulata in mejus la pena inflitta seppur detta pena permanga in ogni caso. Al contempo la parte offesa può maturare e razionalizzare il reato, cercando di superare l’originario risentimento e giungere ad una ritrovata serenità.

La mediazione penale diviene così uno strumento incidentale e parallelo al procedimento ordinario, a mezzo del quale si cerca da una parte di stimolare la risocializzazione del reo e dall’altra di estinguere le conseguenze, soprattutto umane e psicologiche, della condotta reato.

La recente riforma Cartabia inserisce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina organica della materia, attingendo da esperienze ben più radicate sia dall’ambito europeo che internazionale. Nella normativa sovranazionale si fa riferimento infatti: alla Direttiva UE 29/2012, alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 19/99, alla Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale e alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale, CM/Rec(2018)8 e numerose altre.

Il testo del D.L.gs 150/22 (c.d. Riforma Cartabia) contempla la materia della giustizia riparativa negli articoli che vanno dal 42 al 67. In particolare l’art.42 definisce la giustizia riparativa come «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

È di palmare evidenza come il fine ultimo del programma riparatorio sia quello di rigenerare il legame spezzato tra vittima e reo e così facendo giungere ad un benessere sociale comune. La funzione della giustizia riparativa è pertanto duplice. Si interviene su dinamiche prettamente private ed individuali ma che fungono da perno per l’intera socialità, così da distendere le possibili tenzioni sociali che potrebbero sfociare in ulteriori conflittualità nella comunità.

Per giungere ad un siffatto obbiettivo si predispone un percorso fattivo ed oculato laddove il reo tenta di raggiungere un sincero pentimento per le sue azioni. L’esito del percorso può assumere le vesti più disparata; può persino essere simbolico, consistendo in dichiarazioni, scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla società, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi, oppure materiale, come il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori (art. 56).

L’accesso al percorso riparativo è possibile per qualsiasi reato e può essere effettuato in ogni stato e grado del procedimento. A fungere da filtro sui soggetti benevoli è il giudice procedente, che selezione i programmi e gli individui più meritevoli e motivati. È importante notare come l’art. 45 ter Disp. Att. C.p.p. individui il giudice competente in base alla fase del procedimento. In particolare durante la fase delle indagini preliminari competente sarà il pubblico ministero; dopo che è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio, la competenza è del giudice per le indagini preliminari, almeno fino a che non avviene la trasmissione del decreto e del relativo fascicolo al giudice per l’udienza predibattimentale ex art. 553 c.p.p.; dopo la pronuncia della sentenza è competente il giudice ha emesso la sentenza, fino a che non vi è la trasmissione del fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 590 c.p.p.; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La partecipazione al programma è assolutamente facoltativa sia per il reo che per la parte offesa ed il consenso deve essere prestato per iscritto.

Come detto, il programma viene svolto con l’ausilio di un soggetto chiamato mediatore penale che funge da regolatore, propulsore e conciliatore tra le diverse posizione, onde giungere al rinsaldamento delle posizioni ed al venir meno dello strappo sociale derivante dal reato.

Il mediatore alla fine del percorso redige una relazione che viene trasmessa al giudice nella quale riporta gli esiti del percorso e le vicende che lo hanno caratterizzato.

Quand’unque il programma si sia concluso positivamente il giudice lo valuta, oltre ai fini di cui all’art. 133 del Codice penale, anche: 1) come circostanza attenuante di cui all’articolo 62 comma primo, n. 6, il quale prevede una diminuzione di pena per «aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con esito riparativo»; 2) come remissione tacita di querela ai sensi dell’articolo 152 comma 2, n. 2 c.p.; 3) ai fini della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., il quale dispone che, qualora il colpevole abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa, concluso con esito positivo, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno. In detta ottica la giustizia riparativa e la mediazione penale assurgono a validi strumenti di coesione sociale, risocializzazione e pentimento del reo nonché quale fruttuoso mezzo per la parte offesa onde superare le conseguenze negative del reato.

Articolo a cura dell’avv. Giacomo Marganella