
Nell’ambito della giustizia italiana, il concetto di sospensione feriale è ben noto, comportando l’interruzione dei termini processuali e il rallentamento delle attività giudiziarie. Tuttavia, è cruciale evidenziare che la procedura di mediazione civile e commerciale non è soggetta a tale sospensione, offrendo un’importante opportunità per accelerare e concludere i procedimenti anche nel mese di agosto.
La Specificità della Mediazione durante il Periodo Feriale
In conformità all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 28/2010, la mediazione non è inclusa nei termini di sospensione feriale. Ciò significa che, diversamente da molte altre procedure giurisdizionali, le parti coinvolte in un processo di mediazione possono proseguire le loro attività e partecipare agli incontri di mediazione anche durante i mesi estivi.
Questa previsione normativa rappresenta un significativo vantaggio per coloro che desiderano risolvere le controversie in modo tempestivo, evitando le lunghe attese che caratterizzano il ritorno dalle ferie delle attività giudiziarie ordinarie.
I Vantaggi della Mediazione nel Mese di Agosto
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Accelerazione dei procedimenti: Con le attività dei tribunali sospese, la mediazione si configura come lo strumento privilegiato per garantire la continuità operativa. Le parti possono avvalersi di questo periodo per avanzare nelle trattative, avvicinandosi alla risoluzione del conflitto con maggiore celerità.
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Minore congestione: Durante il periodo feriale, la disponibilità di mediatori e delle parti coinvolte può risultare maggiore, facilitando la programmazione e lo svolgimento degli incontri in un contesto più sereno e meno affollato.
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Conclusione dei procedimenti prima della ripresa autunnale: Concludere la mediazione prima della ripresa delle attività giudiziarie in autunno consente alle parti di evitare ulteriori ritardi, garantendo una soluzione del conflitto più rapida ed efficiente.
Riferimenti Normativi
Il quadro normativo di riferimento è delineato dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che espressamente esclude la mediazione obbligatoria dalla sospensione dei termini feriali. Questa scelta legislativa sottolinea l’importanza attribuita alla mediazione come strumento autonomo ed efficace per la risoluzione delle controversie.
Inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha corroborato tale ratio, precisando che i termini relativi alla mediazione non sono soggetti alla sospensione feriale, confermando l’indipendenza dell’istituto della mediazione rispetto ai tradizionali procedimenti giudiziari.
Conclusione
L’opportunità di affrontare e risolvere una controversia durante il mese di agosto, grazie alla mediazione, si presenta come altamente strategica. Le parti coinvolte possono trarre vantaggio da un contesto meno congestionato e focalizzato sulla negoziazione, accelerando così il raggiungimento di una soluzione equa e condivisa.
Infine, è importante considerare che avviare la mediazione durante il periodo di sospensione feriale consente di ottimizzare i tempi anche in caso di esito negativo della procedura. In tale eventualità, il verbale negativo emesso permetterà di intraprendere immediatamente l’azione giudiziale al rientro dalla pausa estiva, senza ulteriori ritardi.