Mediazione Civile e Commerciale: Le Novità apportate al D.Lgs. 28/2010 dal Consiglio dei Ministri del 17 Settembre 2024

Il Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un decreto correttivo al D.Lgs. 28/2010, in materia di mediazione civile e commerciale, già oggetto di aggiornamenti con la Riforma Cartabia del 2022. Questo intervento legislativo risponde alle osservazioni e alle richieste di chiarimenti di vari operatori del settore, come il Consiglio Nazionale Forense e di diversi organismi di mediazione pubblici e privati, mirando a potenziare l’efficienza e la flessibilità del sistema di mediazione civile e commerciale, adattandolo alle esigenze odierne.

Vediamo nel dettaglio le principali novità introdotte dal decreto correttivo.

Estensione della Durata della Mediazione

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la durata del procedimento di mediazione, che è stata estesa da tre a sei mesi. Questo cambiamento si propone di fornire alle parti un periodo più lungo per esplorare soluzioni consensuali e ridurre la necessità di interventi giudiziari.

Inoltre, è prevista la possibilità di prorogare ulteriormente la procedura di 3 mesi per volta, previo accordo delle parti. Tuttavia, per le mediazioni demandate dal giudice, tale proroga è concessa una sola volta

In precedenza, la durata massima della mediazione era fissata a 3 mesi, con la possibilità di proroga per ulteriori 3 mesi.

Con l’estensione temporale della procedura, il legislatore punta chiaramente a offrire una maggiore flessibilità nella risoluzione delle controversie. Questa modifica permette di affrontare anche casi particolarmente complessi in modo più approfondito senza la fretta di scadenze ravvicinate, concedendo alle parti più tempo per raggiungere un accordo amichevole.

Mediazione Demandata dal Giudice

Un altro importante aggiornamento riguarda il potenziamento della mediazione demandata dal giudice. La normativa attuale permette ai giudici, anche in sede d’appello, di disporre la mediazione come condizione di procedibilità della causa. Ciò significa che, se il giudice ritiene che la controversia possa essere risolta in modo più efficiente tramite la mediazione, può ordinare alle parti di tentare questa strada prima di proseguire in giudizio.

La novità sta nel fatto che il giudice può, attraverso ordinanza, stabilire una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto per la mediazione (6 mesi più 3 di proroga), e verificare se la procedura sia stata eseguita correttamente. Qualora non venga rispettato l’obbligo di mediazione, il giudice può dichiarare l’improcedibilità della domanda.

Mediazione in Modalità Telematica e Incontri da Remoto

Il decreto ha introdotto la distinzione tra lo svolgimento dell’intero procedimento di mediazione in “modalità telematica” (art. 8 bis)  e lo svolgimento degli incontri di mediazione in modalità “audiovisiva da remoto” (art. 8 ter). In questo modo le parti possono ora scegliere di partecipare agli incontri attraverso sistemi di collegamento audiovisivo, facilitando la gestione delle mediazioni a distanza, soprattutto in caso di difficoltà logistiche o di partecipanti geograficamente distanti. Inoltre, è prevista la possibilità di svolgere incontri in modalità “ibrida”, in cui alcune parti possono partecipare fisicamente, mentre altre si collegano da remoto. Anche in questo caso è stata introdotta un’importante novità per le parti che possono concordare la modalità più congeniale per l’apposizione delle firme del verbale o dell’accordo di mediazione, scegliendo tra la tradizionale modalità analogica davanti al mediatore, o quella digitale, garantendo così la formalità richiesta​. 

Tali modifiche rendono la mediazione più accessibile e flessibile a tutti, agevolando le parti nella scelta della modalità di procedura che meglio si confà alle loro esigenze, mantenendo comunque la rapidità e la qualità della risoluzione delle controversie.

Delega Semplificata per la Partecipazione in Mediazione

Un’altra novità riguarda la possibilità per le parti di farsi rappresentare in mediazione tramite una delega semplificata. Ora è sufficiente un atto di delega non autenticato, contenente gli estremi del documento di identità del delegante, a meno che la legge non richieda espressamente l’autentica da parte di un pubblico ufficiale. Il delegato deve poi presentare la delega al mediatore affinché venga acquisita agli atti della procedura. Questa modifica semplifica notevolmente la partecipazione in mediazione, riducendo le formalità e accelerando i tempi operativi​

Mediazione Condominiale

Un chiarimento importante riguarda il ruolo degli amministratori di condominio. Con la riforma Cartabia, l’amministratore è stato legittimato ad avviare o partecipare alla mediazione per conto del condominio. Tuttavia, qualsiasi accordo raggiunto deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea condominiale. Se l’assemblea non approva l’accordo entro il termine stabilito, la conciliazione non si considera conclusa.

Questa modifica rende più chiara e strutturata la partecipazione dell’amministratore di condominio ai procedimenti di mediazione, fornendo un quadro giuridico più solido per la gestione delle controversie condominiali.

Ripresa dei Termini di Decadenza

Un’altra novità significativa è la reintroduzione della norma che disciplina il decorso dei termini di decadenza. Il termine di decadenza, sospeso durante la mediazione, riprende a decorrere dal momento del deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo di mediazione. Questo chiarimento normativo assicura una maggiore certezza sui tempi e permette alle parti di pianificare con precisione i successivi passi legali​

Sanzioni per la Mancata Partecipazione

Il nuovo decreto introduce anche sanzioni più severe per la mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione. Se una delle parti non partecipa al primo incontro senza una valida giustificazione, il giudice può:

  • Considerare questo comportamento come argomento di prova nel successivo giudizio.
  • Imporre una sanzione economica corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Questa misura mira a disincentivare atteggiamenti dilatori e a garantire che le parti affrontino la mediazione con il giusto spirito collaborativo.

Patrocinio a Spese dello Stato per Stranieri e No Profit

Una novità significativa riguarda l’estensione del patrocinio a spese dello Stato. Oltre ai cittadini italiani, anche gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e gli apolidi possono ora accedere a questo beneficio per partecipare alle procedure di mediazione. Inoltre, il decreto include enti e associazioni senza scopo di lucro tra i soggetti che possono accedere al patrocinio. Questa misura amplia la platea di soggetti che possono beneficiare della mediazione, rendendo la giustizia alternativa più accessibile anche alle fasce più deboli della società.

Le modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri segnano un importante passo avanti per la mediazione civile e commerciale in Italia. L’estensione dei tempi, l’adozione di strumenti digitali e la semplificazione delle procedure formali sono solo alcune delle innovazioni che mirano a rendere la mediazione più efficace e flessibile. Questi cambiamenti non solo migliorano l’efficienza della procedura, ma promuovono una maggiore partecipazione delle parti, facilitando l’accesso alla giustizia alternativa.

Di seguito, il testo integrale del Dlgs 28/2010 con le modifiche approvate nel CDM del 17.09.2024.

Dlgs 28:2010 disposizioni integrative e correttive approvate nel Consiglio dei Ministri del 17.09.2024

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